Il sacerdozio di Cristo al cospetto dell'art. 104 della proc. pen. e di altre leggi

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Stabilimento tipografico Lao, 1876 - 83 pages
 

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Page 40 - Qualora una controversia non si possa decidere con una precisa disposizione di legge , si avrà riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe: ove il caso rimanga tuttavia dubbio, si deciderà secondo i principii generali di diritto.
Page 74 - Nell'applicare la legge non si può attribuirle altro senso che quello fatto palese dal proprio significato delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.
Page 81 - Qualunque fatto dell'uomo che arreca danno ad altri, obbliga quello per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno.
Page 14 - Sic luceat lux vestra coram hominibus, ut videant opera vestra bona, et glorificent Patrem vestrum qui in cœlis est.
Page 38 - Se violenza è quando quel che paté niente conferisce a quel che sforza, non fuor quest'alme per essa scusate; che volontà, se non vuoi, non s'ammorza, ma fa come natura face in foco, se mille volte violenza il torza.
Page 50 - La Religione cattolica, apostolica e romana, è la sola religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.
Page 76 - Le leggi penali e quelle che restringono il libero esercizio dei diritti o formano eccezione alle regole generali o ad altre leggi , non si estendono oltre i casi e tempi in esse espressi.
Page 51 - Chiesa e di promuovere l'osservanza delle leggi di essa nelle materie che alla podestà della medesima appartengono. I Magistrati supremi veglieranno a che si mantenga il migliore accordo fra la Chiesa e lo Stato, ed a tal fine continueranno ad esercitare la loro autorità e giurisdizione in ciò che concerne agli affari ecclesiastici, secondo che l'uso e la ragione richiedono.
Page 66 - Non omnia iudicia, in quibus crimen vertitur, et publica sunt, sed ea tantum, quae ex legibus iudiciorum publicorum veniunt...
Page 53 - Art. 24. Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammessibili alle cariche civili e militari, salve le eccezioni determinate dalle leggi.

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