Delle relazioni giuridiche fra chiesa e stato

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Unione tipografico-editrice, 1882 - 279 pages
 

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Page 192 - Il Sommo Pontefice è pienamente libero di compiere tutte le funzioni del suo ministero spirituale, e di fare affiggere alle porte delle basiliche e chiese di Roma tutti gli atti del suddetto suo ministero.
Page 224 - Ahi, Costantin, di quanto mal fu matre, Non la tua conversion, ma quella dote Che da te prese il primo ricco patre!
Page 230 - Perocchè fatto ha lupo del pastore. Per questo l'Evangelio ei Dottor magni Son derelitti , e solo ai Decretali Si studia si , che pare a
Page 125 - La cognizione degli effetti giuridici, così di questi come d'ogni altro atto di esse Autorità, appartiene alla giurisdizione civile. Però tali atti sono privi di effetto se contrari alle leggi dello Stato od all'ordine pubblico, o lesivi dei diritti dei privati, e vanno soggetti alle Leggi penali se costituiscono reato.
Page 243 - I beni degli istituti civili od ecclesiastici e degli altri corpi morali appartengono ai medesimi, in quanto le leggi del Regno riconoscono in essi la capacità di acquistare e di possedere (art.
Page 182 - ART. 3. Con apposita legge verranno sancite le condizioni atte a garantire, anche con franchigie territoriali, l'indipendenza del Sommo Pontefice e il libero esercizio dell'autorità spirituale della Santa Sede.
Page 183 - ... universali che mirò a garantire, a tutela di un grande interesse nazionale, è legge di diritto pubblico interno di somma importanza politica; Che anche guardata sotto l'aspetto di legge dello Stato, dappoiché regola le relazioni del potere dello Stato coi cittadini, colla società religiosa e colle autorità interne...
Page 244 - Corpi morali, siano ecclesiastici o laicali, non potranno acquistare stabili, senza essere a ciò autorizzati con Regio Decreto, previo il parere del Consiglio di Stato. Le donazioni tra vivi e le disposizioni testamentarie a loro favore, non avranno effetto, se essi non saranno nello stesso modo autorizzati ad accettarle.
Page 254 - Non sono più riconosciuti nello Stato gli Ordini, le Corporazioni e le Congregazioni religiose regolari e secolari, ed i Conservatorii e Ritiri, i quali importino vita comune ed abbiano carattere ecclesiastico.
Page 191 - Art. 7. Nessun Ufficiale della pubblica Autorità od Agente della forza pubblica può, per esercitare atti del proprio ufficio, introdursi nei palazzi e luoghi di abituale residenza o temporaria dimora del Sommo Pontefice, o nei quali si trovi radunato un Conclave o un Concilio ecumenico, se non autorizzato dal Sommo Pontefice, dal Conclave o dal Concilio.

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